Amministrazione Trasparente

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Questo stesso concetto è stato ribadito nella delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 (Prime linnee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2016 come modificato dal D.lgs. 97/2016).
A cura del RPTC (Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Bilanci         


WHISTLEBLOWING

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Cos’è il whistleblowing e come inviare una segnalazione

Con l’art. 54 bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm. è stata introdotta la disciplina del cosiddetto “Whistleblowing” istituto che consente a colui che viene a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro di segnalarle senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
In attuazione di tale istituto la FNOVI ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions adottando la presente piattaforma informatica che permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del segnalante che il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Competente a gestire le segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.).
Possono segnalare i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.
La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite. Non sono ammesse segnalazioni di carattere personale o che attengono al rapporto di lavoro. Le segnalazioni anonime saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) solo se circostanziate e relative a fatti di particolare gravità.

La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
  • le generalità dei soggetti coinvolti e di coloro che possono riferire sul fatto;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
  • indicazione delle motivazioni sull’illiceità dei fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/1990.


  • 1. E’ possibile inviare una segnalazione: All’Ordine al link:
  • 2. All’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC al link :

  • Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il  sito  ANAC : https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p7

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Questo stesso concetto è stato ribadito nella delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 (Prime linnee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2016 come modificato dal D.lgs. 97/2016).
A cura del RPTC (Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Nomina RPCT

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Cos’è il whistleblowing e come inviare una segnalazione

Con l’art. 54 bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm. è stata introdotta la disciplina del cosiddetto “Whistleblowing” istituto che consente a colui che viene a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro di segnalarle senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
In attuazione di tale istituto la FNOVI ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions adottando la presente piattaforma informatica che permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del segnalante che il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Competente a gestire le segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.).
Possono segnalare i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.
La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite. Non sono ammesse segnalazioni di carattere personale o che attengono al rapporto di lavoro. Le segnalazioni anonime saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) solo se circostanziate e relative a fatti di particolare gravità.

La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
  • le generalità dei soggetti coinvolti e di coloro che possono riferire sul fatto;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
  • indicazione delle motivazioni sull’illiceità dei fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/1990.


  • 1. E’ possibile inviare una segnalazione: All’Ordine al link:
  • 2. All’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC al link :

  • Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il  sito  ANAC : https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p7

L’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE:

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT , ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica:ordinevet.or@pec.fnovi.it .
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta alla Segreteria dell’Ordine via pec
ordinevet.or@pec.fnovi.it.
L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Al 31/11/2023 Nessuna richiesta di accesso